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Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

2. Tale autorizzazione e' richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.

3. Il rilascio dell'autorizzazione e' condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.1

Art. 2

1. Gli estratti ed i prodotti affini di cui al precedente articolo, nonche' le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che saranno determinati nel regolamento. Sui recipienti e sugli involucri dovranno essere sempre indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi.

Art. 3

1. I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'art. 1, gia' esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sara' stabilito dal regolamento.

Art. 4

1. Ogni violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potra' essere punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000, ed eventualmente, con la chiusura temporanea dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 6 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - VANONI - PELLA - TOGNI - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI