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Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Alla liquidazione provvede un commissario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

2. Il commissario liquidatore esercita, durante il periodo della liquidazione, tutti i compiti attribuiti dalle leggi alla Camera agrumaria.

Art. 3

1. La liquidazione e' fatta secondo le norme del Codice civile relative alla liquidazione delle societa' per azioni, e con la vigilanza di un Comitato composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Governo della Regione siciliana.

Art. 4

1. Entro 45 giorni dalla comunicazione della nomina, il commissario procede all'inventario e determina la consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente.

Art. 5

1. Se le attivita' non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passivita', il Ministro per l'industria ed il commercio dispone, con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 esercita le funzioni spettanti al Comitato previsto nell'art. 198 del predetto regio decreto.

2. Il decreto del Ministro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 6

1. Il rapporto di impiego fra la Camera agrumaria ed il personale dipendente cessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tuttavia il commissario puo' trattenere in servizio per un tempo determinato, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, il personale riconosciuto indispensabile per le esigenze della liquidazione.

3. Al personale che cessa dal servizio sara' corrisposto il trattamento di quiescenza previsto dal capo VIII del regolamento organico del personale della Camera agrumaria.

Art. 7

1. La destinazione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione, quale risultera' dal bilancio finale, da approvarsi dal Ministero dell'industria e del commercio, sara' stabilita dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI