Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti in azioni di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate in dette azioni durante il conflitto 1940-45, o in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, quale tributo d'onore "alla memoria".
Art. 2
1. Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito e della Marina e gli aspiranti di complemento della Marina mutilati o invalidi per ferite riportate in azioni di combattimento, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, i quali non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in conseguenza delle mutilazioni o invalidita' da essi riportate.
2. Per l'Aeronautica rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1288, e successive modificazioni.
Art. 3
1. Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli interessati avrebbero potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, se avessero ultimato i corsi o esperimenti prescritti, o, per gli aspiranti di complemento di Marina, se avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado.
2. Per gli allievi e gli aspiranti di cui all'art. 1 deceduti prima della data anzidetta, la data di decorrenza della nomina sara' stabilita in corrispondenza al giorno precedente a quello del decesso.
3. Il conferimento della nomina al personale di cui all'art. 2 e' subordinato al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per la nomina ad ufficiale di complemento, eccezione fatta dei requisiti dell'eta' e della idoneita' fisica e di quello di aver superato prove od esperimenti.
Art. 4
1. La nomina di cui al precedente art. 1 sara' conferita di ufficio o a domanda dei congiunti.
2. La nomina di cui all'art. 2 sara' conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
1. Le nomine di cui alla presente legge non modificano il trattamento di pensione privilegiato di guerra, ne' ogni altro trattamento economico eventualmente spettante agli interessati o agli aventi diritto dei deceduti in relazione al grado rivestito dal personale di cui trattasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI