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Indennita' di immersione al personale civile tecnico di ruolo della Marina militare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con decorrenza dal 1 luglio 1948 al personale civile dei ruoli tecnici della Marina militare, che per motivi di servizio abbia effettuato o debba effettuare lavori subacquei, spetta lo speciale soprassoldo previsto dalle disposizioni riguardanti gli operai statali che effettuano gli anzidetti lavori.

Art. 2

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara', fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1949-1950, con le somme gia' iscritte nel capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI