Stanziamento di fondi per la liquidazione delle spese di trasporto per il rimpatrio di automezzi dall'Eritrea, avvenuto nel 1946
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946.
2. La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.
Art. 2
1. Il Ministero dei trasporti e' altresi' autorizzato ad anticipare la predetta somma di lire 28 milioni, salvo recupero, entro l'esercizio finanziario 1949-50, nei confronti degli interessati al rimpatrio.
Art. 3
1. All'onere di lire 86 milioni di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI