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Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.)

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche e' fissato per l'esercizio finanziario 1948-49 in lire 190.000.000.

2. All'onere di cui sopra si fara' fronte per L. 188.200.000 con parte delle maggiori entrate indicate nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1.800.000 con la somma gia' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2

1. Il contributo dello Stato nelle spese di finanziamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche e' stabilito in lire 380.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 ed in lire 855.000.000 annue a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

2. A detti oneri sara' fatto fronte con i rispettivi stanziamenti di pari importi iscritti ai capitoli 202 e 203 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI