Norme provvisorie per il pagamento di interessi sui titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, per i quali siano esaurite le cedole
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il pagamento delle rate d'interessi, relativamente ai titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, creato con legge 15 maggio 1910, n. 228, che siano rimasti privi di cedole, potra' essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle Sezioni di tesoreria provinciale, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda, in carta libera da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare.
2. La Sezione di tesoreria provinciale accertera' che il pagamento richiesto corrisponda a rata d'interessi, per la quale non era unita al titolo la relativa cedola, riscontrera' la regolarita' della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli, e, previa osservanza delle ulteriori formalita' prescritte, dara' corso - se nulla vi osti - al pagamento richiesto applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.
3. Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarita' di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sara' munito del visto da parte del capo della Sezione di tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascera' quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporra' la propria firma.
4. L'esemplare, considerato nel precedente comma, sara' inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilita' dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI