Proroga, con modificazioni, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI