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Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1952 e' concessa per una sola volta sulle ferrovie dello Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine italiana fino alla localita' di nuova residenza in Alto Adige.

Art. 2

1. E' parimenti concessa per una sola volta agli alto-atesini di cui all'articolo precedente, negli stessi limiti di tempo e di spazio, la riduzione del 25 per cento sui prezzi delle competenti tariffe ordinarie per il trasporto a piccola velocita' delle loro masserizie sulle ferrovie dello Stato, nonche' degli utensili e strumenti necessari alla professione dell'optante ed infine per il trasporto del bestiame.

Art. 3

1. Per fruire delle riduzioni di cui agli articoli 1 e 2, gli alto-atesini dovranno presentare alla stazione di confine italiana apposite autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' consolare italiana, indicanti le generalita' dell'optante ed eventualmente dei famigliari, gli estremi del viaggio, il peso delle masserizie trasportate, il peso e la natura degli utensili e strumenti nonche' il numero dei capi di bestiame.

Art. 4

1. La differenza fra i prezzi interi e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sara' rimborsata alle Ferrovie dello Stato dal Ministero del tesoro, che ne assume l'onere.

Art. 5

1. Per il reintegro della differenza di cui all'articolo precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti a debito del Ministero del tesoro, corredati dei relativi documenti giustificativi.

Art. 6

1. All'onere derivante dal provvedimento, nell'importo non superiore a lire 60 milioni, verra' provveduto con corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 e nei due successivi esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Art. 7

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI