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Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I dazi della tariffa generale sono temporaneamente applicati in misura ridotta all'11 per cento:

  1. a) sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle attrezzature industriali ed agricole nazionali;

  2. b) sui macchinari e sulle attrezzature che, agli stessi fini e nelle medesime circostanze e condizioni di cui alla lettera a), siano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti.

Art. 2

1. Alla concessione della agevolazione di cui all'art. 1 sara' provveduto con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comitato di cui all'articolo seguente.

2. Nello stesso decreto sara' indicato il termine entro il quale dovra' essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.

3. Il termine per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchinari ed attrezzature predette e' stabilito ai 31 dicembre 1952.

Art. 3

1. Il Comitato previsto dal precedente art. 2 sara' presieduto da un Sottosegretario di Stato da designarsi dal Consiglio dei Ministri e composto da due rappresentanti del Ministero delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da due rappresentanti del Ministero per il commercio con l'estero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal Segretario generale del C.I.R.

Art. 4

1. Per poter fruire delle riduzioni daziarie previste dall'art. 1 gli interessati dovranno avanzare domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, non oltre il 30 settembre 1952.

2. Nella domanda, da presentarsi in quattro esemplari, uno dei quali in carta legale, debbono essere indicati:

  1. 1) i macchinari e le attrezzature per i quali e' chiesta la concessione del dazio ridotto;

  2. 2) le circostanze che determinano la necessita' di farne acquisto all'estero;

  3. 3) il termine entro il quale dovra' essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 luglio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - TOGNI - SEGNI LOMBARDO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI