Autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.
Art. 2
1. L'onere derivante dalla presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (5° provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI