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Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi a funzionari del Ministero del tesoro e dei lavori pubblici.

2. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui sopra saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e fino all'esercizio 1983-1984, in ragione di annue lire 85.000.000.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3

1. Con apposita convenzione, da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI