Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente Zolfi italiani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.
Art. 2
1. L'assegnazione da parte dello Stato, di cui al comma quarto dell'art. 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevata, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire sessanta milioni.
2. La trattenuta, per ogni tonnellata di zolfo grezzo, prevista nell'ultimo comma del predetto articolo e' elevata a lire cinquecento a partire dall'esercizio 1 agosto 1948-31 luglio 1949.
Art. 3
1. Le somme corrispondenti all'importo dei crediti verso l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano e l'Ente Zolfi italiani che siano attinenti alle rispettive gestioni e che siano estinti per prescrizione vengono devolute, alla fine di ciascun esercizio, alla Sezione di assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani.
Art. 4
1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si la fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate accertate per l'esercizio 1949-50 con la legge 28 luglio 1950, n. 568 (quinto provvedimento).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI