Concessione di un contributo straordinario di lire 12 milioni all'Ente Nazionale Serico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato un contributo straordinario di lire 12 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Ente Nazionale Serico.
Art. 2
1. In adempimento al disposto di cui all'art. 81 della Costituzione, la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente, sara' effettuata mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo di riserva per spese impreviste iscritto al cap. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI