Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
1. Le entrate e le spese degli archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).
Art. 3
1. Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI