diritto.io

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

3. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3

1. Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1950-51, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 il 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, a) nesso all'appendice n. 2 della presente legge.

3. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° comma del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, del patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

3. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Art. 6

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la spesa straordinaria di lire nove miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7

1. E' autorizzata per l'esercizio 1950-51 la iscrizione della somma di L. 500.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI