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Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 sono autorizzate le seguenti spese:

2. L. 50.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

3. L. 20.000.000 per la gestione del naviglio requisito a noleggiato, inscritto e non inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

4. L. 200.000.000 per l'allestimento e l'acquisto straordinario di armi e munizioni per l'Esercito;

5. L. 700.000.000 per l'acquisto e l'allestimento straordinario di materiale del genio per l'Esercito;

6. L. 1.000.000.000 per lavori di ripristino, adattamento e trasformazione di immobili dell'Amministrazione dell'Esercito danneggiati dalla guerra L. 20.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

7. L. 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e bici elette per costituzione e completamento dotazione del l'Esercito, di macchine ed attrezzature per l'impianti e il ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacita';

8. L. 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

9. L. 1.154.000.000 per il ripristino ed adattamento di immobili della Amministrazione Aeronautica danneggiati per causa di guerra, il recupero di materiali da aeroporto danneggiati per cause di guerra e la rimozione e brillamento di ordigni esplosivi esistenti sugli aeroporti;

10. L. 1.200.000.000 per la sistemazione di nuovi campi di aviazione e di fortuna ed opere varie per nuove destinazioni di immobili ed impianti, l'acquisto e la espropriazione di immobili, le nuove costruzioni demaniali e i nuovi impianti;

11. L. 100.000.000 per l'allestimento ed acquisto straordinario di armi e munizioni pei carabinieri;

12. L. 400.000.000 per l'acquisto di automotomezzi e biciclette per costituzione e completamento dotazione dei carabinieri, di macchine ed attrezzature per l'impianto e ripristino di depositi carburanti di piccola capacita';

13. L. 1.940.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani L. 800.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico civile aereo ed agli uffici di controllo statale;

14. L. 1.000.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito;

15. L. 150.000.000 per le onoranze ai caduti e la costruzione e manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero;

16. L. 100.000.000 per contributi a carico dello Stato per la traslazione ai luoghi d'origine delle salme di militari e civili italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45 e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione;

17. L. 3.000.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di pertinenza dell'Aeronautica militare;

18. L. 45.000.000 per contributo dell'Amministrazione dell'Esercito all'ammortamento dei mutui contratti dall'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito;

19. L. 15.000.000 per contributo dell'Amministrazione della Marina militare all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per La costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali della Marina;

20. L. 15.000.000 per contributo dell'Amministrazione dell'Aeronautica all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica.

Art. 4

1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 la somma di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti medesimi, e' fissata in L. 500.000.000.

Art. 5

1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito e' fissato in 16.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI