Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata:
a) nella misura della meta' dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;
b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti a ferma o a rafferma;
c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggetti a ferma o a rafferma nonche' fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di eta' e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in ragione proporzionale.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa.
I provenienti dai civili dovranno:
possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori;
aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di eta'. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati;
essere celibi o vedovi senza prole;
possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneita' morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;
essere di statura non inferiore a metri 1,70;
avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facolta' mentali.
I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalita' stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a).
Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Quelli che per non conseguita idoneita' al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualita' di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza".
Art. 2
1. L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente:
"I corsi di istruzione per gli allievi, di cui all'art. 1, lettere a) e c) del presente decreto, avranno la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.
Nel primo anno, al termine dell'ottavo mese, gli allievi sottufficiali saranno avviati presso le stazioni dell'Arma per la durata di sessanta giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimera' il proprio motivato parere sull'idoneita' dei giovani a proseguire il corso.
Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami con modalita' prescritte dal Comando generale dell'Arma.
Al termine dell'ottavo mese del secondo anno di corso, il quale sara' svolto in comune con gli allievi provenienti dal personale dell'Arma di cui al precedente art. 1, lettera b), gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, secondo le modalita che saranno stabilite dal Comando generale dell'Arma.
Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende, esprimera' il proprio motivato parere circa la idoneita' dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere.
Gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola, dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno essere distolti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere".
Art. 3
1. L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente:
"Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto dovranno:
aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia;
non aver superato il 30° anno di eta';
emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacita' professionale".
Art. 4
1. L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente:
"Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto, il corso avra' la durata di otto mesi e sara' svolto in comune con gli allievi, di cui alle lettere a) e c) del predetto art. 1, frequentanti il secondo anno di corso.
Al termine del corso gli allievi di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento con le stesse modalita' stabilite dal precedente art. 5, comma quarto.
Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende esprimera' il proprio motivato parere circa la idoneita' dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere".
Art. 5
1. Agli effetti della promozione a vicebrigadiere, gli allievi sottufficiali, che abbiano superati gli esami finali, seguiranno, in graduatoria, l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato, da ciascuno di essi, in conformita' alle vigenti disposizioni del regolamento di servizio interno per la Scuola.
Art. 6
1. La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI