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Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati - anche non previsti da disposizioni legislative - operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

2. Il gettone di presenza e' stabilito in lire 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici e in lire 1000 per gli estranei alle medesime.

3. Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo e' ridotto a meta'.

Art. 2

1. Non puo' essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di piu' commissioni, un numero di presenze superiori a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi.

2. Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione, dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi, sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza; e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.

Art. 3

1. Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1, l'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi, che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve avere luogo con decreto Ministeriale da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4

1. Qualora il trattamento economico di commissioni, consigli, comitati e collegi sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari compete il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

2. Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico dei segretari gia' abbia una particolare disciplina, e se il trattamento economico fra i componenti risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica, ai segretari compete quello meno elevato.

Art. 5

1. A ciascuno dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami, per l'ammissione di personale di gruppo A e B o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e' corrisposto un compenso di lire 50 per ogni prova scritta esaminata. Per le prove pratiche il compenso e' stabilito in lire 30.

2. Per i concorsi per titoli ed esami e' corrisposto inoltre, a ciascun membro, un compenso di lire 40 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.

3. Quando si tratti di concorsi per soli titoli e' corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 60.

4. Per le prove orali e' corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di lire 80.

5. Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza.

Art. 6

1. I compensi indicati nel precedente articolo sono maggiorati del 300% per i componenti i quali risiedono in localita' distanti 100 km. o piu' dal Comune in cui hanno luogo gli esami o gli scrutini e sono maggiorati del 150% per i membri residenti in localita' a meno di 100 km. Essi assorbono, oltre il gettone di presenza, il trattamento economico di missione, salvo quanto previsto dal seguente comma.

2. Ai componenti spetta il trattamento economico di missione soltanto per il tempo impiegato nel viaggio per raggiungere la sede degli esami e per tornare nell'ordinaria residenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto personale, integrate di due decimi.

3. Ai medesimi componenti, qualora partecipino a piu' commissioni per concorsi nella stessa o in diverse Amministrazioni statali, la maggiorazione di cui al primo comma spetta, per i lavori espletati in ogni singola giornata, limitatamente a quelli della sola commissione che comporti il trattamento piu' favorevole.

Art. 7

1. Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'art. 6 e' ridotto di un terzo quando trattasi di concorsi per l'ammissione di personale di gruppo C o di concorsi di ammissione alla carriera di sottufficiale delle Forze armate dello Stato o per l'ammissione di personale subalterno, salariato o equiparato.

2. Il trattamento risultante dall'applicazione dell'art. 5 e del primo comma dell'art. 6 e' raddoppiato per i concorsi di grado 7° e superiori.

Art. 8

1. Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di commissione non potra' essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengano tutte le prove d'esame del concorso.

Art. 9

1. Per i concorsi a cattedre universitarie il compenso complessivo non potra' essere inferiore per ciascun componente a lire 15.000 per i commissari in sede e a lire 50.000 per i commissari fuori sede.

Art. 10

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che abbiano un numero di candidati ammessi superiore a 2500 si suddividono, in applicazione del secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, in sottocommissioni con non meno di quattro membri, in essi compreso un funzionario di gruppo A. del Ministero della pubblica istruzione. In tal caso si istituiscono tante sottocommissioni quanti sono, a partire dal primo, i gruppi di 2500 o frazione eccedenti i 2500 candidati ammessi, salvo a ripartire il totale dei candidati in numero uguale tra le sottocommissioni istituite.

2. La suddivisione in sottocommissioni, come al precedente comma, e' effettuata anche per i concorsi per l'ammissione di qualsiasi personale in tutte le Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, qualora il numero dei candidati superi i 2500 se trattisi di concorsi per titoli e i 1250 se trattisi di concorsi per esami o per titoli ed esami.

3. In caso di suddivisione in sottocommissioni spettano ai membri di una commissione soltanto i compensi relativi al numero dei candidati assegnati ad una sottocommissione.

4. Il compenso complessivo al presidente sara' calcolato sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione piu' numerosa.

Art. 11

1. Ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti la commissione e in caso di suddivisione in sottocommissioni soltanto quello inerente a una sottocommissione.