Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facolta' attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali soltanto a quantita' e non a valore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1 gennaio 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI