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Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianita' delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vice-brigadiere

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le guardie scelte di pubblica sicurezza con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacita', diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni di rigore o rimprovero solenne, possono conseguire la promozione a vice-brigadiere per anzianita' e merito.

2. Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di eta', in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non puo' superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vice-brigadiere.

3. La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI