Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 6-bis (nuovo). - "Il posto di archivista capodisegnatore, al Consiglio superiore di sanita' (gruppo C, grado 9°) e' trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanita' (gruppo C). Detto posto puo' essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita', sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanita' (gruppo C, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanita' di prima classe (gruppo (1, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio. L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado B°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanita', previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio". Al ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica annesso al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono apportate le seguenti modificazioni: Ruolo applicati tecnici di sanita' (gruppo C) Numero Grado Denominazione dei posti 8°- 9° - Archivista capo-disegnatore, oppure coa- diutore tecnico del Consiglio superiore di sanita'.............................. 1
9° - Primo applicato tecnico di sanita'........ 1
10° - Applicati tecnici di sanita di 1ª classe. 5
11° - Applicati tecnici di sanita di 2ª classe. 6
12° - Applicati tecnici aggiunti............... 6
---- Totale... 19 ---- Il ruolo dei tecnici, gruppo C, e' soppresso.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI