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Promozione al grado 8° del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I funzionari di pubblica sicurezza, i quali, avendo la prescritta anzianita' per esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame di idoneita' ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza indetti rispettivamente con decreti Ministeriali 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, perche' richiamati alle armi presso reparti mobilitati in zona di operazioni durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame, saranno inseriti secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, nelle graduatorie delle predette prove di esame, conseguendo la promozione a commissario, ai soli effetti giuridici con l'anzianita' dei funzionari di pari grado che li seguano immediatamente nell'ordine di dette graduatorie.

Art. 2

1. Ai fini delle disposizioni dell'articolo precedente, i funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo medesimo e che abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame indetto con decreto Ministeriale 1 agosto 1947 saranno inseriti nella graduatoria, approvata col decreto Ministeriale 10 marzo 1942, dell'esame d'idoneita' indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1940, in base al punteggio complessivo della votazione di esame e del coefficiente di anzianita' in ventesimi, e conseguiranno la promozione a commissario con la stessa data con la quale e' stata conferita ai funzionari di pari grado che verranno a seguirli nella graduatoria unica approvata con decreto Ministeriale 15 aprile 1946.

Art. 3

1. I funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1 e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1946 saranno inseriti nella graduatoria, approvata con decreto Ministeriale 24 luglio 1942, del concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 30 settembre 1941, in base alla votazione riportata. Di detti funzionari conseguiranno la promozione a commissario ai sensi dell'art. 2 coloro che alla data del bando dell'esame d'idoneita' indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1940 possedevano la prescritta anzianita' per parteciparvi, mentre ai rimanenti la stessa promozione sara' conferita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 717.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI