Autorizzazione di spesa per l'acquisto di automezzi da concedersi in uso alla Polizia stradale per servizi di interesse del Ministero dei trasporti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 40.000.000 per l'acquisto di automezzi da concedersi in uso alla Polizia stradale per servizi di interesse del Ministero dei trasporti.
Art. 2
1. Alla spesa di cui all'articolo precedente si fara' fronte con la corrispondente somma gia' stanziata nel capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1950-51.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI