Completamento della costruzione delle ferrovie Alcantara-Randazzo e Camigliatello-San Giovanni in Fiore, del raddoppio della ferrovia Roma-Nord dall'origine al bivio "La Celsa" con la diramazione a doppio binario per il nuovo cimitero di Roma, e del prolungamento della ferrovia Roma-Lido lungo la spiaggia di Castel Fusano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere, mediante concessione di sola costruzione, al completamento delle ferrovie Alcantara-Randazzo e Camigliatello-San Giovanni in Fiore, nonche' al completamento del raddoppio della ferrovia Roma-Nord dall'origine al bivio "La Celsa" con la diramazione a doppio binario per il nuovo cimitero di Roma ed al completamento del prolungamento della ferrovia Roma-Lido lungo la spiaggia di Castel Fusano, e' autorizzata la spesa di lire 5.100 milioni (cinque miliardi e cento milioni), ripartita come appresso:
Milioni di lire Ferrovia Alcantara - Randazzo........ 2.000 Ferrovia Camigliatello - San Giovanni
in Fiore........................... 1.400 Ferrovia Roma-Nord................... 1.300 Ferrovia Roma-Lido................... 400 ----- Totale... 5.100 -----
Art. 2
1. La spesa di cui all'articolo precedente sara' ripartita in ragione di:
1) lire 2 miliardi nell'esercizio 1950-51;
2) lire 1.800 milioni nell'esercizio 1951-52;
3) lire 1 miliardo e 300 milioni nell'esercizio 1952-53;
4) ed assegnata come appresso:
2. Ferrovia Alcantara - Randazzo: lire 800 milioni nel 1950-51, lire 600 milioni nel 1951-52 e lire 600 milioni nel 1952-53;
3. Ferrovia Camigliatello-San Giovanni in Fiore: lire 600 milioni nel 1950-51, lire 600 milioni nel 1951-52 e lire 200 milioni nel 1952-53;
4. Ferrovia Roma-Nord: lire 450 milioni nel 1950-51, lire 450 milioni nel 1951-52 e lire 400 milioni nel 1952-53;
5. Ferrovia Roma-Lido: lire 150 milioni nel 1950-51, lire 150 milioni nel 1951-52 e lire 100 milioni nel 1952-53.
Art. 3
1. Alla spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1950-51 si fara' fronte con la corrispondente somma gia' stanziata nel capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI