Autorizzazione di spesa per costruzioni edili per il collocamento degli impianti di revisione e controllo degli autoveicoli mediante apparecchiature di fornitura E.R.P
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 80.000.000 per costruzioni edili per il collocamento degli impianti di revisione e controllo degli autoveicoli mediante apparecchiature di fornitura E.R.P.
Art. 2
1. Alla spesa di cui all'articolo 1 verra' fatto fronte con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1950-51.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI