Completamento della ferrovia Bari-Barletta
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il completamento della ferrovia Bari-Barletta, previsto dall'art. 8 dell'atto 24 novembre 1947, approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1642, e' autorizzata la spesa di 2.400 milioni di lire ripartita come appresso:
1) un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-1951;
800 milioni per l'esercizio finanziario 1951-1952; 600 milioni per l'esercizio finanziario 1952-1953. Per l'esecuzione dei lavori per detto completamento, cui provvedera' la concessionaria Societa' ferrotramviaria italiana secondo i progetti esecutivi da approvarsi dal Ministero dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, lo stesso Ministero dei trasporti, entro i limiti della spesa come sopra autorizzata, d'intesa col Ministro per il tesoro, potra' anticipare alla Societa' la somma occorrente anzidetta con le modalita' gia' stabilite, per precedenti lavori, con gli articoli 5, 6 e 7 dell'atto nel comma precedente indicato.
Art. 2
Art. 3
1. I rapporti con la Societa' in dipendenza dell'esecuzione della presente legge, nonche' per l'esercizio della ferrovia, saranno regolati con atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Art. 4
1. Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alla spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-1951 si fara' fronte con la corrispondente somma gia' stanziata nel capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI