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Istituzione della Facolta' di agraria presso l'Universita' degli studi di Sassari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1950-51, e' istituita presso l'Universita' degli studi di Sassari la Facolta' di agraria.

Art. 2

1. Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' di Sassari, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facolta' di agraria.

Art. 4

1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Al Comitato stesso compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facolta' di agraria.

3. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facolta' di agraria saranno aggregati al Comitato di Facolta', il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' di agraria risultino assegnati tre professori di ruolo.

Art. 5

1. Le modifiche allo statuto dell'Universita' di Sassari per la parte relativa alla Facolta' di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-51.

Art. 6

1. Limitatamente all'anno accademico 1950-51, ed in deroga alle disposizioni vigenti, e' stabilito al 28 febbraio il termine per le nomine ed i trasferimenti di professori di ruolo presso la predetta Facolta'.

Art. 7

1. E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi istituiti, in via provvisoria, presso l'Universita' di Sassari dall'anno accademico 1946-47, relativi agli insegnamenti della Facolta' di agraria.

Art. 8

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 7.800.000 annue, sara' fatto fronte nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI