Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dal 1 gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Pontificia commissione di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:
a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.
Art. 2
1. Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle ferrovie dello Stato - per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.
2. Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
1. L'onere derivante dal presente provvedimento, in importo non superiore a lire 35 milioni, fara' carico alle entrate dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, inscritte con decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, n. 106851, al capitolo 308-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI