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Facolta' di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo e' data facolta' alle Amministrazioni dello Stato di provvedervi, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire 20.000.000, sempre che non sia possibile la emissione di mandati diretti e di ruoli di spese fisse.

Art. 2

1. L'uso della facolta' di cui al precedente articolo e' subordinato alla emanazione, per ciascun esercizio e per categorie determinate di personale, di un decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei conti.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI