Finanziamento del programma assistenziale svolto dalla Amministrazione per gli aiuti internazionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 1950-1951, per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, e' autorizzato il finanziamento di lire cinque miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.
Art. 2
1. Alla spesa di cui al precedente articolo si provvede con l'apposito stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 3
1. La gestione dei fondi di cui al precedente art. 1 sara' effettuata dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali secondo le norme previste dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere coi propri decreti alle variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI