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Finanziamento del programma assistenziale svolto dalla Amministrazione per gli aiuti internazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 1950-1951, per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, e' autorizzato il finanziamento di lire cinque miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.

Art. 2

1. Alla spesa di cui al precedente articolo si provvede con l'apposito stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere coi propri decreti alle variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI