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Miglioramenti economici al clero congruato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti, viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.

2. Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI