Istituzione, a favore del "Fondo nazionale soccorso invernale", di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito per la stagione invernale 1950-1951, il "Fondo nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.
2. La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 2
1. In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 30 aprile 1951, nonche' nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:
1) sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:
Sopraprezzo fino a lire 100................................. L. 5 da oltre lire 100 fino a lire 200............... " 10 da oltre lire 200 fino a lire 400............... " 20 da oltre lire 400 fino a lire 800............... " 60 da oltre lire 800 fino a lire 1000.............. " 100 da oltre lire 1000 fino a lire 1500............. " 150 oltre lire 1500.............................. " 200 Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sopraprezzo e' stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800. Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruirsi nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, e' dovuto un sopraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale. I sopraprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.
Art. 3
1. E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo di lire 1000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1951.
2. Il medesimo sopraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.
3. Il sopraprezzo di cui ai precedenti commi e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.
4. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Art. 4
1. Il sopraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questo versato alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
2. La Societa' italiana autori ed editori versera', entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale".
3. Di detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.
4. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana autori ed editori.
Art. 5
1. Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad un'azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro per il tesoro.
Art. 6
1. Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.
Art. 7
1. Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Art. 8
1. Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:
1) biglietti d'importo fino a lire 200................. L. 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500.......... " 50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000......... " 100
biglietti d'importo da lire 1001 a lire 2000........ " 150
biglietti d'importo oltre lire 2000................. " 200
biglietti per i viaggi in servizio locale sulla me-
tropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara................... " 5
Art. 9
1. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 8, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:
1) biglietti d'importo fino a lire 50 . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 biglietti d'importo da lire 51 a lire 100 . . . . . . . . . . . L. 10 biglietti d'importo da lire 101 a lire 205. . . . . . . . . . . L. 20 biglietti d'importo da lire 201 a lire 500. . . . . . . . . . . L. 50 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000. . . . . . . . . . . . L. 100 biglietti d'importo da L. 1001 a L. 2000 . . . . . . . . . . . L. 150 biglietti d'importo oltre lire 2000. . . . . . . . . . . . . . L. 200 b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):
2) biglietti di qualsiasi importo . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5
Art. 10
1. Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sopraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.
Art. 11
1. Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'art. 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.