Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, "dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della, frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 novembre 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI