Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 maggio 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI