Indennita' a favore dei magistrati promossi al terzo grado
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennita' di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni.
2. La indennita' e' corrisposta nella misura massima per I primi sei mesi ed e' ridotta alla meta' per i sei mesi successivi.
Art. 2
1. Ai magistrati promossi prima, dell'entrata in vigore della presente legge la indennita' spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1 gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni e' anteriore a quest'ultima data.
Art. 3
1. La spesa relativa all'attuazione della presente legge gravera' sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa.12
Art. 4
1. Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1047, n. 7.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI