Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato, alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali ne facciano domanda alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso un contributo da determinarsi come al successivo art. 3.
2. L'accertamento che il citrato di calcio per il quale e' richiesto il contributo e' stato prodotto nella campagna 1947-48 e' fatto dalla Camera agrumaria, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria e' definitivo.
Art. 2
1. Per la corresponsione del contributo di cui all'art. 1 e' costituito presso la Camera agrumaria un fondo di lire trenta milioni, mediante pagamento di pari somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.
2. Allo stesso fondo affluisce l'assegnazione di lire quindici milioni deliberata per il medesimo scopo dal Governo della Regione siciliana sul proprio bilancio.
3. Il rendiconto della gestione deve essere presentato, per l'approvazione, al Ministro per l'industria e per il commercio ed all'Assessorato per l'industria e il commercio della Regione siciliana, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'art. 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere di lire trenta milioni di cui alla presente legge, verra' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI