Aumento di cinque posti di professore di ruolo nella Raccolta di lettere e filosofia della Universita' di Messina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1950 -51, la tabella organica dei posti di professore di ruolo nella Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Messina, rimane fissata in numero sei posti.
2. Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la tabella organica prevista dall'art. 6 dei regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, resta integrati come segue: Facolta' di lettere e filosofia posti di ruolo sei.
Art. 2
1. Limitatamente all'anno accademico 1954-51, ed in deroga alle disposizioni vigenti, e' stabilito al 28 febbraio il termine per le nomine e i trasferimenti di professori di ruolo ai predetti cinque posti.
Art. 3
1. La maggiore spesa di lire 6.250.000 inerente alla modifica del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo n. 148 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51 e sara' compensata per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 160 del bilancio suddetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI