Applicazione per l'anno 1949, ai Comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949.
2. Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potra' superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.
Art. 2
1. Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la spesa di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI