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Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle province di Catanzaro e di Reggio Calabria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, e' ratificato con le seguenti modificazioni "Nella tabella contenente l'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 sono inclusi i seguenti altri Comuni delle province di Catanzaro e Reggio Calabria:
Provincia di Catanzaro: Andali, Arena, Belcastro, Cardinale, Curinga, Conflenti, Cropani, Cotronei, Dasa', Decollatura e frazioni.
Francavilla Angitola, Fabrizia, Francita, Filogaso, Gimigliano e frazioni, Gerocarne, Jacurso Limbaldi, Maida, Magisano, Maierato, Motta Santa Lucia, Mongiana, Mesuraca, Nardo di Pace e frazioni, Nicastro, Polia e frazioni, Pianopoli, Platania, Petrona', Pizzoni, Petilia Policastro, Pizzo Calabro, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Nicola da Crissa, Siriano Calabro, Serra San Bruno, Sambiase, Sant'Onofrio, Soveria Simeri, Soveria Mannelli, San Gregorio d'Ippona, Spilinga, Sersale, Stefanaroni, Vallelonga. Vibo Valentia, Vazzano, Zaganise.
Provincia di Reggio Calabria: Riace".

Art. 2

1. E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 170.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta a quello di lire 1.500.000.000 autorizzata con il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, per provvedere nei Comuni specificati nel precedente art. 1 alle necessita' contemplate nell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo.

Art. 4

1. Le domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, devono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, per quanto riguarda i Comuni di cui al precedente art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - PELLA - SEGNI
Visto il Guardasigilli: PICCIONI