Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. In deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici e' portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI