Rimborso di una aliquota delle rette di ospitalita' pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1 gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto, e' concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni, si fara' fronte con l'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1 aprile 1950, n. 155.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI