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Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I ruoli organici del personale della Magistratura del Consiglio di stato sono stabiliti con la tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

1. I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

2. Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.

3. La posizione di fuori ruolo non puo' avere la durata superiore a tre anni consecutivi. Non e' consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente incarico.

4. Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, gia' previsto in diciotto unita' dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, e' ridotto a dodici.

5. Oltre che nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

6. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni.

7. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, numero 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 46.

Art. 3

1. La riduzione di cui al quarto comma del precedente art. 2 si rendera' operante quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unita' verranno a cessare da detta posizione.

2. I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 2. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'art. 4 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 5 febbraio 1939, u. 478, e' ridotto a tre anni.

2. I posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.

Art. 8

1. Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 7.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI