Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso in Roma il 12 giugno 1948
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato l'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma, fra Italia e la Norvegia, il 12 giugno 1948.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambio di Note suddetti.
Art. 3
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di L. 119.000.000 risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 12 giugno 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' il 22
dicembre 1950.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - LOMBARDO - PELLA TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI