Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI