Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale di cui all'art. 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono regolate dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
Art. 2
1. Le caratteristiche della nuova targa di riconoscimento ed il suo prezzo di cessione saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
2. Il modello della targa sara' depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato della viabilita' ordinaria.
Art. 3
1. Il servizio di fabbricazione delle targhe viene demandato allo Stato, quello di distribuzione ai Comuni.
2. Lo Stato ha tuttavia la facolta' di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sara' determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.
Art. 4
1. Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sara' annualmente determinata la spesa che il detto Ministero potra' destinare al miglioramento della segnaletica stradale, per quanto non sia di competenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) nonche' a studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO kSCELBA - VANONI - PELLA - SEGNI - D'ARAGONA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI