Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - SEGNI - VANONI GONELLA - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI