Proroga della facolta' concessa all'Ente Zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, e' prorogato sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951.
2. Il terzo comma dell'art. 3 della legge predetta e' sostituito dal seguente:
"La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sara' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 agosto 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI