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Emissione di Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Durante l'esercizio finanziario 1950-51 il Governo e' autorizzato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, ad una nuova emissione di Buoni del tesoro novennali a premio fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento pagabile in due rate semestrali posticipate.

2. Il numero e l'ammontare dei premi, il prezzo di emissione dei buoni, la durata dello pubbliche sottoscrizioni e la decorrenza degli interessi sono stabiliti con i decreti di cui al comma precedente.

Art. 2

1. In pagamento dei buoni sottoscritti saranno accettati anche Buoni del tesoro ordinari al prezzo ed alle altre condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3

1. I titoli, gli interessi ed i premi relativi ai buoni poliennali di cui alla presente legge sono esenti:

  1. a) da ogni imposta reale presente e futura;

  2. b) dalle imposte di successione e dalle imposte sul valore netto globale delle successioni;

  3. c) dalle imposte del registro, sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

  4. d) dalla imposta di manomorta.

2. Ai fini tutti di cui al presente articolo i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, ne' possono formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonche' per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4

1. I Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

2. Alla emissione dei buoni medesimi sono applicabili tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

3. I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico attualmente esistenti e percio', come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi a garanzia in titoli del debito pubblico dello Stato o, comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura.

4. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del debito pubblico.

5. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla dati da cui seno pagabili.

6. Ai sottoscrittori dei buoni possono essere rilasciati titoli provvisori per i quali e' ammessa la procedura di ammortamento.

Art. 5

1. Tutti gli atti e i documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonche' gli atti relativi alla costituzione di consorzi per il collocamento di nuovi titoli, i conti e la corrispondenza dei consorzi, sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

2. La spedizione dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quella da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziali, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro di intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

3. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e' esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario e ad altri enti.

4. E' del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento di titoli provvisori e di ricevute, rilasciati ai sottoscrittori.

Art. 6

1. Il Ministro per il tesoro stabilira' ogni altra condizione e modalita' della emissione di cui alla presente legge; stabilira' la data e le modalita' di estrazione e di pagamento dei premi; provvedera' alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento di eventuali consorzi per il collocamento dei titoli e fissera' le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

2. Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di cui nel presente disegno, il Ministro per il tesoro potra' altresi' disporre l'anticipato pagamento, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola semestrale di interessi sui buoni stessi.

Art. 7

1. Alla spesa derivante dalla attuazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio 1950-51 con una aliquota dei proventi della emissione dei buoni poliennali di cui all'art. 1.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI