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Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comune di San Floriano del Collio, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2248, e riunito con quello di San Martino Quisca, e' ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Scedina, Uclansi, Valleris e Giasbana, gia' appartenenti allo stesso comune di San Martino Quisca, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

Art. 2

1. Il comune di Savogna d'Isonzo, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2249, e riunito con quello di Merna, e' ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Rupa, Peci, Scariano, Castel Rubbia, Gabria Superiore e Gabria Inferiore, gia' appartenenti al comune di Merna, e delle frazioni San Michele del Carso, Cotici Superiore e Cotici Inferiore, gia' appartenenti al comune di Opacchiasella, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

Art. 3

1. Le frazioni Plessiva di Medana e Castelletto Zegla, gia' appartenenti al comune di Casteldobra, sono aggregate al comune di Cormons, con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

Art. 4

1. Le frazioni Devetachi, Visentini, Vallone, Palichisce, Micoli, Ferletto e Bonetti, gia' appartenenti al comune di Opacchiasella, sono aggregate al comune di Doberdo' del Lago con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

Art. 5

1. Gli organici dei personali dei comuni di San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, Cormons e Doberdo' del Lago saranno stabiliti in rispondenza alle esigenze delle rispettive amministrazioni, salva la relativa approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI